Procura alle liti e chiamata di terzo

compensi avvocatoLa procura alle liti conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”) è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le necessarie iniziative per la tutela dell’interesse della parte assistita, ivi inclusa la chiamata del terzo a garanzia cd. impropria.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016.

Di seguito il link per leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte

Cass. Civ. S.U. 14 marzo 2016 n . 4909

La sentenza è particolarmente interessante in quanto fa un sunto degli orientamenti in tema di procura alle liti, chiarendo la differenza tra lo ius postulandi ed il rapporto interno con il cliente-mandante e, soprattutto, richiamando le evoluzioni giurisprudenziali circa il rapporto tra procura alle liti e domande riconvenzionali, appelli incidentali e chiamate in garanzia. Per le chiamate in garanzia impropria la Corte arriva a ritenere sufficiente la locuzione “con ogni facoltà” (v. pag. 10), ciò anche perché l’assistito con la procura  sceglie l’avvocato mentre i poteri del difensore discendono dalla legge – salva  espressa limitazione che il cliente voglia indicare -. Una interpretazione conforme agli artt. 24 e 111 Costituzione e rispondente al principio di economia processuale.

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