Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza N. 2951 del 16.2.2016 ha fissato due importanti principi di diritto in tema di titolarità attiva o passiva del diritto controverso.
-
Le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
-
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull’attore salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Ecco il link al sito della Suprema Corte per leggere la motivazione
Cass SU N. 2951 del 16.02.2016