In data odierna sul Portale dei servizi telematici del Ministero di Giustizia (pst.giustizia.it) é stato inserito l’avviso di pubblicazione delle specifiche teniche emanate dal DGSIA il 28.12.2015 che si aggiungono a quelle di cui al Provvedimento del 16.4.2014. Le nuove Specifiche tecniche di cui al Provvedimento del 28.12.2015 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7.1.2016, ma entrano in vigore solo domani 9 gennaio 2016 e cioe il giorno successivo alla pubblicazione su pst.giustizia.it.
Il file “attestazioni di conformità” presente nella sezione PCT del presente sito é stato modificato con l’aggiornamento alle nuove Specifiche tecniche. Di seguito in due parole si indicano le novità più rilevanti.
L’art. 19 ter aggiunto, dalle citate modifiche, alle specifiche tecniche del 16.4.2014, fissa le modalità con cui si deve attestare la conformità di una copia informatica anche per immagine ai fini del suo deposito telematico o della sua notifica o della trasmissione via PEC.
In pratica cosa si può fare da oggi che non si poteva fare fino a ieri (ed in aggiunta a quello che si poteva fare fino a ieri) ?
CASO DI NOTIFICA EX ART 3 BIS LEGGE 53/1994
Se si deve notificare una copia per immagine di un atto scansionato oppure una copia informatica di un atto estratto dal fascicolo telematico (come si sa si può scaricare o il duplicato o la copia informatica dei documenti presenti su polisweb) bisognerà inserire nella relazione di notificazione, oltre ai normali elementi, anche la presente attestazione:
“Il sottoscritto avvocato attesta che la copia informatica del ……….(specificare di che documento si tratta indicandone gli estremi con una sintetica descrizione)……… oggetto della presente notifica é copia conforme all’originale del documento in formato cartaceo (o della copia conforme all’originale del documento cartaceo) da cui é stata estratta
oppure se trattasi di copia informatica prelevata da fascicolo telematico: “.. é copia conforme della copia informatica del documento prelevata dal fascicolo informatico del procedimento n………”)
e che il nome del relativo file é il seguente:………………..“
CASO IN CUI LA COPIA DEL DOCUMENTO DEVE ESSERE DEPOSITATA TELEMATICAMENTE
Se la copia informatica deve essere depositata telematicamente si dovrà creare una nota di deposito o comunque un documento a parte da inserire nella busta telematica (le software house dovranno a breve anche aggionare i programmi creando il tipo atto “Attestazione conformita” e quindi é consigliabile attendere almeno fino a fine gennaio 2016) in cui si compie l’attestazione che può avere la seguente forma:
TRIBUNALE DI
PROCEDIMENTO N. ________