Impugnativa del licenziamento: rito Fornero e eccezione di decadenza

licenziamento1Nel rito di cui all’art. 1, commi 48 e segg., della legge 29 giugno 2012, n. 92 l’eccezione di decadenza dall’impugnativa di licenziamento di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, può essere proposta, per la prima volta, anche nella sola fase di opposizione, in quanto in rapporto di prosecuzione con la prima fase a cognizione sommaria.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 25046 del 11/12/2015 della Quarta Sezione civile che sottolinea come nel rito cd. Fornero la fase a cognizione sommaria iniziata con il ricorso ex comma 49 dell’art. 1 della L. 92/2012 e la fase a cognizione ordinaria iniziata con l’opposizione  ex comma 51 stessa legge si pongono come fasi di uno stesso grado di giudizio ed in rapporto di prosecuzione. Detta opposizione, non configurandosi come un’impugnazione, può investire nuovi profili soggettivi ed oggettivi tra cui l’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento che non sia proposta nella prima fase.

Ecco il link al sito della Suprema Corte per leggere la motivazione

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 25046 dell’11.12.2015

 

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