Forma scritta del contratto di locazione

locazione 1Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 12214 del 17.09.2015, risolvendo una questione di massima, hanno affermato che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta richiesta dall’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, attesa la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, eccettuata l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile.

Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte

Cass. Civ. SU 18214 del 2015

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