Onorario di avvocato: impugnazioni.

onorario avv 2La Corte di Cassazione Sezione Seconda civile con sentenza n. 19873 del 05/10/2015 ha stabilito che: “In tema di onorari di avvocato, l’ordinanza di liquidazione ex art. 28 l. n. 794 del 1942 ed art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora abbia pronunciato anche sull’“an” del diritto al compenso e non solo sul “quantum”, è appellabile e non ricorribile per cassazione”.

Ecco il link alla motivazione presente sul sito della Corte

Cass. Civ. Sez. II 19873 del 2015

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