Nullità del test alcolimetrico (cd. alcoltest)

alcoltestLe Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5396  pubblicata il 5.2.2015, risolvendo un contrasto tra le Sezioni semplici, hanno stabilito:
– che la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.;
– che, in relazione all’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l’indagato o l’imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero).
Ecco la motivazione presso il sito della Cassazione

Cassazione Penale SU n. 5396 del 5.2.2015

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