Domanda inammissibile e prescrizione

prescrizione1Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la proposizione di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione. Trattasi della sentenza n. 1516 del 27/01/2016.

Era il caso di un libero professionista che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per prestazioni contrattuali, decreto che poi era stato opposto e nel primo grado il Tribunale aveva revocato il decreto accogliendo l’opposizione. In grado di appello il professionista avanzava contro l’Ente domanda di ingiustificato arricchimento, ma tale domanda veniva considerata domanda nuova e, quindi, inammissibile.
Nel successivo giudizio instaurato dal professionista con richiesta di indennizzo per ingiustificato arricchimento il Tribunale gli dava ragione, ma la Corete di appello dichiarava prescritto il credito da ingiustificato arricchimento.
La Suprema Corte ha invece ritenuto che la domanda proposta nel corso di un giudizio, sia pure inammissibile, ex art. 2943 e 2945 c.c. svolge funzione interruttiva e sospensiva della prescrizione fin quando quella causa non viene decisa con sentenza passata in giudicato – ciò che non si verifica solo nell’ipotresi in cui la controparte sia contumace -. Ovviamente in caso di estinzione del giudizio per inattività della parte, fermo restando l’effetto interruttivo, viene meno quello sospensivo.
Di seguito il link con la motivazione dal sito della Suprema Corte:
Cassazione Civile SU 27 gennaio 2016 n. 1516
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